Informazioni
Gli accordi comunitari prevedono “Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolare di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro”.
E’ necessario innanzitutto provare di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea presentando il passaporto o la carta d’identità. In caso di smarrimento e di furto dei detti documenti, essere accertata un’altra prova della cittadinanza. L’autorità consolare può verificare i documenti tramite il ministero degli Affari esteri di appartenenza.
Per poter chiedere l’assistenza dell’Autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro dell’Unione, occorre quindi:
- essere cittadini di uno stato membro dell’Unione;
- essere in difficoltà in un Paese extracomunitario;
3. l’assenza in quel Paese dell’ambasciata o del consolato del proprio Stato.
Tipo di assistenza prevista:
- assistenza in caso di decesso;
- assistenza in caso di incidente grave;
- assistenza in caso di arresto o detenzione;
- assistenza a vittime di atti di violenza;
- se necessario, assistenza e rimpatrio di cittadini dell’Unione in difficoltà.
Dove
Occorre rivolgersi all’ambasciata o al Consolato di uno Stato aderente all’Unione europea.
Note
In linea di principio, nessun anticipo o aiuto in denaro potrà essere fornito senza il permesso del Ministero degli Affari esteri del Paese di appartenenza.
Qualora venga concesso anticipo o aiuto in denaro, l’interessato dovrà sottoscrivere un documento con il quale si impegna a rimborsare al proprio governo:
- la totalità di quanto elargito;
- le spese sostenute;
- un diritto consolare, se applicabile.